FISCO LEGGERO SUL SOLARE

Il super ammortamento con bonus del 40% esteso anche agli impianti fotovoltaici: così le Entrate e il Ministero favoriscono nuovi investimenti in tecnologia. 

 

Volete approfittare delle novità fiscali per investire nell’energia pulita? Oggi potete farlo grazie al super ammortamento che consente di utilizzare il bonus del 40% anche per gli impianti fotovoltaici. La trasformazione tecnologica e digitale delle aziende manifatturiere e l’ammodernamento del parco beni strumentali sono tra gli obiettivi del Piano Industria 4.0, visto che la crisi ha causato un crollo degli investimenti industriali. In dieci anni gli impianti sono invecchiati ed è aumentato il ritardo nell’adozione delle nuove tecnologie.

Ora, in base a una recentissima circolare (la n. 4/E del 30 marzo 2017) dell’Agenzia delle Entrate e del ministero dello Sviluppo Economico, anche gli impianti fotovoltaici vanno considerati beni mobili. La normativa chiarisce il trattamento fiscale dei costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche (ma anche per l’eolico) precisando in che voci e con quali aliquote vadano iscritti i costi relativi alle componenti immobiliari distinti da quelle impiantistiche.

Nella circolare si osserva quindi che “le disposizioni sul super ammortamento consentono di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, ammortamenti pari al costo di acquisizione del bene aumentato del 40%, escludendo dall’ambito dell’agevolazione quegli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del ministro delle Finanze del 1988 aveva stabilito coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%”.

In sostanza, e con riferimento anche agli impianti fotovoltaici, la circolare ricorda che “il bene ammortizzabile è stato considerato in maniera “unitaria” dalla circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013”, e poiché la tabella ministeriale non prevedeva alcun coefficiente di ammortamento specifico, “lo stesso è stato individuato in via interpretativa applicando il principio secondo il quale per i beni non espressamente previsti si applicano i coefficienti previsti per beni di altri settori produttivi che presentino pari caratteristiche”.

La normativa ha quindi attribuito il coefficiente di ammortamento del 9% solo agli impianti qualificabili come “beni mobili”, perché equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre il coefficiente del 4%, previsto per i fabbricati destinati all’industria, è attribuito agli impianti qualificabili come “beni immobili”. Oltre al fotovoltaico la stessa circolare ha precisato che le soluzioni prospettate sono applicabili, se compatibili, anche agli investimenti nell’eolico.

Già nel febbraio 2016 si precisava “l’esclusione dalle stime catastali di macchine, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo”, cioè escludeva dalla rendita le componenti di natura impiantistica, tra cui rientrano i pannelli fotovoltaici, a meno che non siano integrati nella struttura sotto forma di pareti di costruzione o coperture.

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